Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al comma 2 dell’articolo, dopo le lettere a) e b), è stata aggiunta la b-bis). Di seguito riportiamo la prima parte del comma 2 e, subito dopo, direttamente l’aggiunta prevista:

“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

[…]