Articolo 25 – Obblighi del medico competente

Vengono introdotti due nuovi obblighi per il medico competente. Innanzitutto, dopo la lettera e) è stata aggiunta la e-bis), che prevede quanto segue:

[il medico competente] “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità“.

Inoltre, dopo la lettera n), è stata aggiunta la n-bis):

[il medico competente] “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato“.