Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
In questo caso, lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare devono “utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV“.
Anche qui, in rosso, sono state riportate le aggiunte rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, comma 1, lettera a). Con questa modifica, i lavoratori autonomi dovranno quindi dotarsi di opere provvisionali idonee e conformi al titolo IV (cantieri temporanei o mobili).