Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
In base alle modifiche del comma 1, lettera a), il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28“.
Nello specifico, sono state aggiunte le parole sopra riportate in rosso. Questo significa che datore di lavoro e dirigenti dovranno nominare il MC non solo nei casi previsti all’articolo 41 del Testo Unico, ma anche in tutti quelli nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Con conseguente estensione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.