In vigore dal 31 ottobre 2025, il nuovo decreto-legge introduce importanti aggiornamenti al D.Lgs. 81/2008 e rafforza le misure di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254, entra immediatamente in vigore e rappresenta un passo significativo verso un sistema di sicurezza aziendale più moderno, tracciabile e orientato alla prevenzione.
L’obiettivo è duplice: migliorare la tutela dei lavoratori e rendere più efficaci i controlli e la formazione in materia di salute e sicurezza.

Di seguito vi riportiamo, per facilità di lettura,  un estratto operativo per la sicurezza sul lavoro.

Articolo 1 – Revisione aliquote INAIL e incentivi alle aziende virtuose

Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL potrà rivedere le aliquote “in bonus” in base all’andamento infortunistico, premiando le imprese che investono in sicurezza e riducono gli infortuni.
Sono previsti incentivi economici per le aziende virtuose ed esclusioni dai benefici per chi ha subito condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 3 – Vigilanza, subappalti e “patente a crediti”

Il decreto rafforza il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nei controlli sui subappalti, pubblici e privati.
È introdotto l’obbligo di badge identificativo con codice anticontraffazione, anche in formato digitale, per i lavoratori dei cantieri.
Viene inoltre aggiornata la patente a crediti in edilizia: le sanzioni per chi opera senza patente o impiega lavoratori non regolari aumentano fino al 10% del valore dei lavori, con una sanzione minima di 12.000 euro.
Le modifiche saranno operative dal 1° gennaio 2026.

Articolo 5 – Aggiornamento del D.Lgs. 81/2008

Il decreto introduce importanti modifiche agli articoli relativi a formazione, prevenzione e sorveglianza sanitaria:

  • tracciabilità della formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore;
  • promozione della cultura della sicurezza anche nelle scuole;
  • uso di DPI innovativi e introduzione di nuove procedure per l’accertamento di alcol e sostanze stupefacenti (disciplinate da un Accordo Stato-Regioni).

Articolo 6 – Accreditamento dei soggetti formatori

Entro 90 giorni dalla pubblicazione, la Conferenza Stato-Regioni dovrà approvare un nuovo Accordo che definisca criteri e requisiti di accreditamento per gli enti di formazione che operano in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I requisiti dovranno essere posseduti anche dai soggetti già accreditati.

Articolo 10 – Norme tecniche UNI e sistemi di gestione

Il riferimento al vecchio standard OHSAS 18001 è sostituito con la norma UNI EN ISO 45001, più aggiornata e coerente con gli attuali sistemi di gestione della sicurezza.
È inoltre prevista la consultazione gratuita delle norme tecniche UNI richiamate nel D.Lgs. 81/2008.

Articolo 15 – Analisi dei mancati infortuni (near miss)

Entro sei mesi saranno emanate linee guida nazionali per la gestione dei mancati infortuni (near miss) nelle aziende con più di 15 dipendenti.
L’obiettivo è promuovere una prevenzione proattiva e un miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, basandosi anche sugli eventi evitati.

Articolo 16 – Rafforzamento dei Dipartimenti di prevenzione

Le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 81/2008 verranno destinate al potenziamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL).
I fondi serviranno per attività di sorveglianza epidemiologica, formazione e iniziative di sensibilizzazione, oltre che per incentivi economici al personale di vigilanza.

Articolo 17 – Sorveglianza sanitaria e prevenzione oncologica

Le visite mediche effettuate durante il rapporto di lavoro devono essere considerate orario di lavoro effettivo, eccetto quelle preassuntive.
Il Medico Competente è chiamato a informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e a promuovere l’adesione ai programmi di screening.
Entro il 31 ottobre 2026 un decreto ministeriale definirà i requisiti delle strutture pubbliche e private che svolgono attività di Medicina del Lavoro.

Articolo 18 – Volontariato di Protezione Civile

Vengono stabilite regole specifiche per le organizzazioni di volontariato, che saranno equiparate ai lavoratori solo per determinate attività.
Resta l’obbligo di formazione, informazione e dotazione di DPI adeguati per tutti i volontari coinvolti.

Articolo 21 – Entrata in vigore

Il DL 159/2025 è in vigore dal 31 ottobre 2025, con successive modifiche previste in sede di legge di conversione.

In sintesi: Il nuovo decreto rappresenta un’evoluzione concreta del sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: più formazione, più tracciabilità, più prevenzione.
Le imprese sono chiamate ad aggiornare procedure, piani formativi e documenti aziendali in base alle nuove disposizioni.

GIP Studio affianca le aziende nell’adeguamento alle nuove norme del DL 159/2025, offrendo consulenza e corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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